Chiarimenti su incidenza tassazione pensionati
Con riferimento all’inserto AISE del patronato ItalUil del 22 ottobre u.s. e agli articoli 18 e 19, L. 29 settembre 1980 n. 663, della convenzione Italia-Spagna al fine di evitare doppia imposizione in materia fiscale come da accordo dell’8 settembre 1977 si chiarisce quanto segue:
1) il principio d’uguaglianza (art. 3 della Costituzione italiana) sarebbe infranto in quanto il pensionato INPS subisce, a domanda per beneficiare di una sola tassazione più favorevole, subisce due differenti erogazioni di importo, a seconda che si tratti di dipendente e/o lavoratore autonomo o dipendente pubblico (ex INPDAP);
2) si viene a creare così che il cittadino italiano iscritto AIRE qualora appartenga alla prima fascia di pensionati sopraindicata, può ricevere una erogazione al lordo di tutte le tasse ritenute dall’Ente Previdenziale, mentre per gli ex pensionati INPDAP tale beneficio non viene accordato.
In ragione di quanto indicato all’art. 19, comma 2 lett. b, L. 29 sett. 1980 n. 663, al fine di derimere le disparità di cui sopra, sarebbe necessario riproporre in sede parlamentare una modifica al testo affinché, tenuto conto dell’abbattimento delle barriere doganali e della libera circolazione nei Paesi della UE, si possa trattare allo stesso modo ogni pensionato, posto che l’accantonamento previdenziale dovrebbe essere considerato alla stesa stregua di una polizza assicurativa. È da augurarsi che l’inconveniente venga quanto prima a cessare affinché le normative di carattere previdenziale/assistenziale possano assumere oggettività soprattutto in ambito dell’Unione Europea.
Giuseppe Stabile – Rappresentante CGIE